domenica 25 febbraio 2018

La Regione Liguria inciampa sulle norme di tutela dell'ambiente e degli animali selvatici


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Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 febbraio 2018 ha deliberato di impugnare presso la Corte Costituzionale alcuni articoli, in materia di ambiente e fauna selvatica, contenuti nella legge regionale della Liguria n. 29/2017 (cosiddetto “Collegato alla legge di stabilità 2018”); si tratta una sorta di provvedimento legislativo “calderone”, ormai consuetudine di fine anno del Consiglio regionale ligure, che raggruppa molte disposizioni su diversissime materie.

Il Consiglio Regionale della Liguria inciampa clamorosamente, in particolare, su tre articoli; infatti i ministeri interessati hanno ritenuto le seguenti norme, tra quelle approvate dal Consiglio, in netto contrasto con la normativa statale del settore:

1) È reato commercializzare in sagre e manifestazioni gastronomiche la selvaggina abbattuta a caccia (ossia quella non proveniente da allevamenti), e pertanto la Regione non può aggirare (come ha fatto a fine 2017) tale divieto consentendo comportamenti che in tutta Italia sono penalmente sanzionati; le norme nazionali mirano infatti ad evitare che fenomeni di lucro contribuiscano ad impoverire il patrimonio faunistico, anche per esemplari morti appartenenti a specie cacciabiili.

2) Per il controllo faunistico nei periodi e nelle zone di divieto di caccia la Regione non può avvalersi di cacciatori privati a qualunque titolo, dato che tale funzione è competenza esclusiva degli agenti pubblici di vigilanza venatoria; peraltro la Corte Costituzionale aveva già censurato la Regione Liguria (così come Veneto e Friuli) lo scorso giugno per una disposizione assai simile; del resto la Regione Liguria aveva colpevolmente scelto di assorbire (nel gennaio 207) solo 20 su complessivi 80 degli ex agenti di polizia provinciale, col disastroso risultato di picconare la vigilanza nel territorio rurale; inutili pertanto le finte lamentele dell’assessore regionale Mai, che da tempo rifiuta ogni critica e suggerimento sulla necessità di rispettare i principi quadro statali sull’argomento.

3) La Regione Liguria ha tentato di sostituire le prescritte autorizzazioni idrauliche, concernenti una serie di interventi in alveo (inclusa la movimentazione di materiale litoide o la manutenzione di manufatti) da parte di soggetti privati e pubblici, con una mera comunicazione alla Regione stessa entro 30 giorni prima dalla data di inizio dell’attività; ciò appare in contrasto con le disposizioni nazionali (testo unico sulle opere idrauliche) in materia autorizzativa per tali attività.

Carlo Consiglio 

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Carlo Consiglio e Paolo D'Arpini

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