mercoledì 6 settembre 2017

Bioregionalismo e governo del territorio - L'esperimento della Regione Toscana


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I cittadini partecipano alla formazione degli atti di governo del territorio
La legge regionale della Toscana n.65/2014, che detta le norme per il governo del territorio, ha largamente innovato la precedente normativa, stabilendo (artt.36 e seguenti) specifici obblighi per le amministrazioni in termini di informazione e partecipazione dei cittadini nelle formazione degli atti di governo del territorio e dei piani attuativi.
Nel febbraio scorso è stato anche emanato il relativo regolamento di attuazione n.4/R del 14 febbraio 2017.
La legge prevede l'obbligo per la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni di assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza. Si tratta di una definizione molto ampia che viene interpretata come comprendente tutti coloro che sono presenti di fatto sul territorio interessato dall'atto di pianificazione in discussione, i cosiddetti city user.
Mentre la tradizionale modalità di partecipazione, ad esempio ai piani urbanistici, attraverso il sistema delle "osservazioni", è rivolta a tutelare gli interessi individuali su aspetti specifici in relazione a scelte già fatte (le osservazioni si presentano su un piano già adottato), la partecipaizone prevista dalla l.r. 65/2014 costituisce un metodo obbligatorio per far emergere istanze diffuse che possono contribuire a determinare i contenuti di un piano, prima che questo sia adottato.
Figura cardine prevista dalla legge e dal regolamento attuativo è il "garante dell'informazione e della partecipazione", che la Regione, le province, la Città metropolitana e i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti devono istituire. La Regione l'ha fatto nel maggio del 2016.
Il garante assume ogni necessaria iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, come dettagliato nel regolamento n.4/r del 2017:
  • assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione;
  • dà attuazione al programma delle attività, indicato nell’atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati;
  • adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti;
  • redige il rapporto sull’attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:
    a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività previsto;
    b) i risultati raggiunti dall'attività di informazione e partecipazione.
Quest'ultimo compito risulta particolarmente rilevante, in quanto carica il garante della responsabilità di definire una sorta di sintesi degli esiti della partecipazione svolta e quindi dei contributi dei cittadini.
L'Amministrazione competente, nell'adozione del piano sottoposto alla partecipazione, non è tenuta ad accettare le indicazioni emerse, ma deve assumere le proprie decisioni motivandole in modo adeguato rispetto al rapporto finale del garante, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Al momento, a livello regionale, sono in atto iter partecipativi a tre piani:
Ad esempio per il piano di tutela delle acque il percorso partecipativo è iniziato con un incontro di presentazione pubblica il 17 marzo 2017 e prosegue, fino al 7 novembre 2017, attraverso un form per l'invio ei contributi partecipativi, con un questionario da compilare in relazione ad aspetti più prettamente tecnici.

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